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martedì 26 gennaio 2016

Sanzioni in arrivo

Si sapeva che sarebbe stato deliberato, e così è stato.
Dal 6 gennaio 2016 è in vigore il decreto 204 del 4 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta del 22 dicembre 2015.

E' il decreto che sanziona le violazioni al regolamento.
Multe salate, saltissime.
Giusto per fare un esempio semplice, la persona responsabile che non notifica il proprio prodotto sul CPNP è sanzionabile con un'ammenda da 1.000 a 6.000 euro.
La persona responsabile che non ha il PIF, è sanzionabile con un'ammenda da 10.000 a 100.000 (sì, avete letto bene: centomila) euro.
E via sanzionando.

Quasi tutto il decreto verte sulle sanzioni da applicare alla Persona Responsabile, cioè colui il cui nome è in etichetta.

E allora facciamo un ripasso veloce su cosa dice il Regolamento, chi è la persona responsabile e cosa deve fare.

Tanto per cominciare, possono essere immessi sul mercato Europeo solo prodotti per i quali è stata designata una persona fisica o giuridica come responsabile, e deve apparire in etichetta con nome cognome/ragione sociale completa + indirizzo.
Per ogni prodotto immesso sul mercato la Persona Responsabile ne garantisce la conformità al regolamento.

Con buona pace di chi fa un prodotto nella cucina di casa sua e lo smercia in condominio.

Cosa deve fare la Persona Responsabile:
- Verificare che il prodotto sia prodotto secondo regolamento, cioè che non contenga sostanze vietate, che le sostanze regolamentate rispettino i limiti o le restrizioni, che la produzione avvenga presso officine notificate al Ministero dalla Sanità e che seguano le norme di buona produzione (GMP), che vengano effettuate tutte le analisi (microbiologiche ecc.) e tutti i test necessari per rendere il prodotto conforme.

- Farsi fare il PIF (product information file, che include anche la relazione della sicurezza) che determini che quel prodotto nelle normali e prevedibili modalità d'uso sia sicuro per la salute del consumatore, così come va in mano al consumatore stesso, quindi incluse le valutazioni sul packaging.

- Verificare che l'etichettatura sia conforme al regolamento.

- Notificarsi sul CPNP come persona responsabile, e notificare ogni suo prodotto sul CPNP stesso.

La notifica va fatta anche dal distributore che pur importando nel proprio Paese un prodotto europeo, già notificato dalla persona responsabile, appone un'etichetta con alcune parti tradotto nella propria lingua, come spess ochiedono le autorità locali.
Esempio: una casa svedese produce e commercializza una crema per le mani; la casa svedese è la persona responsabile, ha il suo PIF e ha fatto la sua notifica sul CPNP della crema.
Io importo e distribuisco il prodotto in Italia, ma poichè l'imballo originario è tutto in svedese, devo apporre un'etichetta che dica in italiano che cos'è il prodotto, a cosa serve e, nel caso ci fossero, le avvertenze e le precauzioni d'uso. E devo indicare il mio nome come distributore (lasciando bene in vista il nome dello svedese che è la persona responsabile per tutta l'Europa, anche per l'Italia).
Di fatto, quindi, il prodotto venduto in Italia non ha più il suo vestitino originario, quello con cui è stato notificato dal produttore. E allora io distributore, come distributore, devo notificare il prodotto sul CPNP con il vestitino in italiano.
Se non lo faccio, sono sanzionato. Da 3.000 a 30.000 euro.

L'aspetto interessante di questo decreto è che vengono coinvolti anche i venditori, negozi, profumerie, supermercati ecc che non possono, giustamente, nè detenere nè vendere prodotti dannosi: è da capire come un commerciante possa sapere che un prodotto sia dannoso.

"Chiunque produce, detiene per il commercio o pone in commercio prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro 1.000." L'articolo 3 è relativo alla sicurezza del prodotto, appunto.











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